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Concordato preventivo biennale 2026-2027, adesioni entro il 2 novembre. Requisiti, novità fiscali e vantaggi da valutare per chi vende online.

Concordato preventivo biennale, adesione entro il 2 novembre
Concordato preventivo biennale, adesione entro il 2 novembre

Lunedì 2 novembre 2026 si chiude la finestra per aderire al concordato preventivo biennale per il 2026 e il 2027, o per rinnovare l’adesione al biennio precedente: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato. Con il concordato l’impresa accetta in anticipo il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate e, su opzione, tassa con un’imposta sostitutiva ridotta la parte che supera il reddito dichiarato per il 2025. Per chi vende online la scelta va fatta adesso, alla vigilia del periodo di vendite più intenso dell’anno.

Il 2 novembre si chiude la finestra per il concordato 2026-2027

Per il biennio 2026-2027 l’adesione va formalizzata entro il 2 novembre 2026 con l’invio telematico del modello CPB, insieme al modello ISA allegato alla dichiarazione Redditi 2026 oppure in modo autonomo, con il solo frontespizio della dichiarazione. Entro la stessa data si può modificare o revocare un’adesione già inviata.

Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’Agenzia delle Entrate indica come termine l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo.

Le regole aggiornate sono raccolte nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce le precedenti circolari sul concordato e tiene conto del decreto legislativo n. 148/2026, il cosiddetto decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026. Le nuove disposizioni si applicano in larga parte a partire dal biennio 2026-2027.

Il concordato preventivo biennale fissa il reddito per due anni

Il concordato preventivo biennale, introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è un accordo con cui l’impresa o il professionista accetta in anticipo il reddito e il valore della produzione netta ai fini Irap proposti dall’Agenzia delle Entrate per due anni. Le imposte del biennio si calcolano su quegli importi.

La conseguenza è diretta. Se il reddito effettivo del 2026 o del 2027 supera quello concordato, la differenza non è tassata ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap; se è inferiore, le imposte restano dovute sull’importo concordato, salvo le cause di cessazione previste dalla legge. Il concordato non riguarda l’Iva, che continua a seguire le regole ordinarie.

Chi aderisce non smette di tenere la contabilità né di presentare le dichiarazioni. Deve continuare a rispettare tutti gli obblighi contabili e dichiarativi, indicare nelle dichiarazioni gli importi concordati e trasmettere i dati necessari per l’applicazione degli ISA.

L’Agenzia delle Entrate propone reddito e valore della produzione

La proposta è calcolata dall’Agenzia delle Entrate con il software «Il tuo ISA 2026 CPB», sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Gli ISA sono i punteggi da 1 a 10 con cui l’amministrazione misura l’affidabilità dei dati di imprese e professionisti.

La metodologia di calcolo è approvata con decreto, e per il biennio 2026-2027 il decreto 148/2026 ha introdotto tetti agli aumenti di reddito e di valore della produzione che l’Agenzia delle Entrate può proporre ai contribuenti con punteggi ISA elevati. Più il punteggio è alto, più l’aumento è contenuto: chi raggiunge 10, con piena affidabilità in tutti gli indicatori, non riceve maggiorazioni da questa fase del calcolo.

I tetti hanno però un limite. Non operano quando il reddito proposto, così ridotto, risulterebbe inferiore ai valori di riferimento del settore: chi dichiara redditi molto bassi rispetto alla propria attività non trova protezione nel tetto.

Per una valutazione corretta la proposta va confrontata con il reddito che ragionevolmente si prevede per il 2026 e il 2027, tenendo conto dell’imposta sostitutiva sull’eccedenza, dei contributi previdenziali e del tetto collegato al punteggio ISA.

Sul maggior reddito concordato si paga un’imposta sostitutiva

Sulla parte di reddito concordato che supera il reddito dichiarato per il 2025, chi aderisce può scegliere un’imposta sostitutiva al posto di Irpef o Ires e delle addizionali, prevista dall’articolo 20-bis del decreto 13/2024. L’aliquota dipende dal punteggio ISA dell’anno precedente: 10% con almeno 8, 12% da 6 a meno di 8, 15% sotto 6.

Le aliquote ridotte hanno un limite. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 81/2025, dal biennio 2025-2026 si applicano entro 85.000 euro di eccedenza; oltre quella soglia la parte eccedente è tassata con un’imposta sostitutiva del 43% per i soggetti Irpef e del 24% per i soggetti Ires.

Un esempio, con cifre ipotetiche, chiarisce il meccanismo. Una società che vende online, soggetta a Ires, ha dichiarato per il 2025 un reddito di 80.000 euro con un punteggio ISA di 8,5 e riceve per il 2026 una proposta di 100.000 euro. Se aderisce e sceglie l’imposta sostitutiva, sui 20.000 euro di differenza paga il 10%, cioè 2.000 euro, invece dell’Ires ordinaria al 24%, pari a 4.800 euro; gli altri 80.000 euro restano tassati con le regole ordinarie.

Il resto dipende da come va l’anno. Se il reddito effettivo del 2026 arriva a 130.000 euro, i 30.000 euro oltre il concordato non sono tassati ai fini delle imposte sui redditi. Se invece si ferma a 70.000 euro, la base imponibile resta di 100.000 euro, salvo che si verifichi una causa di cessazione.

I cinque vantaggi indicati dall’Agenzia delle Entrate

Nel materiale informativo sul biennio 2026-2027 l’Agenzia delle Entrate indica cinque vantaggi per chi aderisce al concordato: maggiore certezza fiscale, accesso ai benefici premiali degli ISA, un’imposta sostitutiva sul maggior reddito, un rapporto più trasparente con l’amministrazione finanziaria e meno contenzioso.

  1. Maggiore certezza fiscale. Reddito e valore della produzione netta concordati diventano la base del biennio: l’impresa conosce in anticipo le imposte dirette e l’Irap che pagherà e può pianificare liquidità e investimenti con meno incertezza.
  2. Accesso ai benefici premiali degli ISA. Chi aderisce ottiene i vantaggi che il regime premiale degli ISA, previsto dall’articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017, riserva ai contribuenti più affidabili, tra cui esoneri dal visto di conformità e una minore esposizione ad alcuni controlli.
  3. Tassazione agevolata. Sul maggior reddito concordato si può applicare l’imposta sostitutiva dell’articolo 20-bis, con aliquote dal 10% al 15% entro 85.000 euro di eccedenza.
  4. Un rapporto più trasparente con l’amministrazione finanziaria. Il reddito viene definito prima, in un confronto basato sui dati dichiarati, e non dopo, con un controllo.
  5. Meno contenzioso. Con una base imponibile concordata si riducono le occasioni di contestazione sul reddito del biennio, fermi restando il rispetto degli obblighi e le cause di decadenza.

Dal punto di vista di chi controlla i conti di un’impresa, il primo vantaggio è quello che pesa di più per chi è in crescita: conoscere la base imponibile del biennio permette di costruire budget e previsioni di cassa più affidabili, a condizione che la proposta sia sostenibile.

Possono aderire solo le partite Iva soggette agli ISA

Il concordato 2026-2027 è riservato ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetti agli ISA per il periodo d’imposta 2025. Possono aderire sia chi lo fa per la prima volta sia chi, avendo aderito per il 2024-2025, accetta la nuova proposta dell’Agenzia delle Entrate.

I requisiti indicati dall’Agenzia delle Entrate sono tre: essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni fiscali, non avere debiti tributari e contributivi definitivi pari o superiori a 5.000 euro, non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dalla legge. Chi aderisce senza i requisiti non ottiene gli effetti del concordato.

Per un’impresa che vende online la prima verifica è quindi se la propria attività applica gli ISA. Chi è nel regime forfettario non rientra nel concordato 2026-2027, e il passaggio al forfettario è anzi una delle cause che fanno cessare il patto.

Chi rinnova ottiene esoneri, rate senza interessi e ravvedimento

Per chi ha aderito al biennio 2024-2025 e rinnova per il 2026-2027 sono previsti vantaggi aggiuntivi: l’esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui per l’Iva e fino a 70.000 euro per imposte dirette e Irap, la rateizzazione senza interessi di saldo e acconto e un ravvedimento agevolato delle annualità precedenti.

Chi rinnova, inoltre, non paga le maggiorazioni previste per il primo anno di adesione, del 10% per le imposte sui redditi e del 3% per l’Irap, come stabilisce l’articolo 20, comma 3-bis, del decreto 13/2024.

Il ravvedimento riguarda le annualità dal 2020 al 2023. La base è un incremento del reddito dichiarato che varia con il punteggio ISA, dal 5% per chi ha 10 al 50% per chi è sotto 3; le aliquote sono del 10, 12 o 15% per il 2022 e il 2023 e ridotte del 30% per il 2020 e il 2021, con un minimo di 1.000 euro per annualità.

Il decreto Omnibus rende il concordato meno rigido sugli errori

Con il decreto legislativo 148/2026 gli errori commessi in buona fede nella dichiarazione non comportano più automaticamente l’uscita dal concordato. Si possono correggere con la dichiarazione integrativa e con il ravvedimento operoso, anche quando riguardano i dati comunicati per calcolare la proposta.

È un cambiamento rilevante rispetto al primo biennio, quando l’impostazione era più severa e anche un errore poteva compromettere il patto. Resta fermo il principio generale: l’adesione senza i requisiti di accesso non produce effetti.

Cessazione e decadenza chiudono il patto prima del tempo

Il concordato può cessare prima della fine del biennio se l’attività si interrompe, se si passa al regime forfettario, se ci sono modifiche sostanziali dell’attività o della struttura societaria, o in presenza di eventi eccezionali che incidono in modo significativo sui risultati economici.

La decadenza scatta invece in caso di gravi violazioni fiscali, come omessi versamenti o situazioni che portano ad accertamenti. La differenza va tenuta presente: la cessazione segue a un cambiamento della situazione dell’impresa, la decadenza a un comportamento del contribuente.

Per un ecommerce che valuta operazioni straordinarie nel biennio, come l’ingresso di un socio, una fusione o il passaggio da ditta individuale a società, la possibile cessazione del patto è un elemento da discutere prima dell’adesione, non dopo.

Rischi e opportunità del concordato per chi vende online

Per un ecommerce il concordato è un’opportunità quando si prevede un reddito superiore alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, ed è un rischio quando le vendite sono incerte o molto esposte a stagionalità e costi variabili. La valutazione va fatta sui numeri dell’impresa, non sull’aspettativa di un risparmio generico.

Le opportunità sono concrete per chi cresce. Il reddito oltre il concordato non è tassato nel biennio, l’eccedenza rispetto al 2025 può pagare un’imposta sostitutiva dal 10% al 15%, e chi rinnova somma esoneri, rate senza interessi e ravvedimento. Il biennio comprende il quarto trimestre 2026, con Black Friday e Natale, e chi ha costruito un piano per il Black Friday su nuovi canali ha dati utili per stimare la crescita.

I rischi sono altrettanto precisi. Se le vendite calano, le imposte restano calcolate sul reddito concordato; commissioni dei marketplace, logistica e pubblicità possono ridurre il reddito effettivo più del previsto; oltre 85.000 euro di eccedenza l’aliquota agevolata non si applica più. Chi prevede investimenti rilevanti, come quelli in tecnologia descritti nell’approfondimento sull’AI interna e il ritorno degli investimenti, deve considerarne l’effetto sul reddito effettivo rispetto a quello concordato.

La decisione richiede alcune verifiche da fare con il proprio commercialista prima del 2 novembre.

  1. Controllare che l’attività sia soggetta agli ISA e che non ci siano debiti definitivi pari o superiori a 5.000 euro né cause di esclusione.
  2. Confrontare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate con una previsione realistica di vendite e margini per il 2026 e il 2027, compreso il picco di fine anno preparato anche con la pagina dedicata alla promozione.
  3. Calcolare l’imposta sostitutiva sull’eccedenza rispetto al 2025, tenendo conto della soglia di 85.000 euro e dei contributi previdenziali.
  4. Valutare investimenti, nuovi costi e operazioni societarie che potrebbero ridurre il reddito o far cessare il concordato.
  5. Per chi rinnova, stimare il valore dei vantaggi aggiuntivi, dall’esonero dal visto di conformità al ravvedimento delle annualità dal 2020 al 2023.

In sintesi, il concordato preventivo biennale premia le imprese con conti ordinati, punteggi ISA elevati e prospettive di crescita credibili. Per un negozio online con margini sottili o risultati molto variabili, la certezza fiscale ha un prezzo che va misurato prima di firmare.

NB. Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce consulenza fiscale. La valutazione dell’adesione al concordato va fatta con il proprio commercialista sulla base della proposta ricevuta e della situazione dell’impresa.

Domande frequenti sul concordato preventivo biennale 2026-2027

Entro quando si aderisce al concordato preventivo biennale 2026-2027?

Entro lunedì 2 novembre 2026, perché il termine del 31 ottobre cade di sabato. L’adesione si invia per via telematica con il modello CPB, insieme al modello ISA allegato alla dichiarazione Redditi 2026 oppure in modo autonomo con il solo frontespizio della dichiarazione. Entro la stessa data si può modificare o revocare un’adesione già inviata.

Come si calcola l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato?

Si applica, su opzione, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito dichiarato per il 2025, al posto di Irpef o Ires e addizionali, come prevede l’articolo 20-bis del decreto 13/2024. L’aliquota è del 10% con punteggio ISA di almeno 8, del 12% da 6 a meno di 8 e del 15% sotto 6, entro 85.000 euro di eccedenza.

Cosa succede se si guadagna più o meno del reddito concordato?

Se il reddito effettivo supera quello concordato, la differenza non è tassata ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nel biennio. Se è inferiore, le imposte restano dovute sull’importo concordato, salvo le cause di cessazione previste dalla legge, come gli eventi eccezionali che incidono in modo significativo sui risultati. L’Iva segue le regole ordinarie.

Quali vantaggi ha chi rinnova l’adesione?

Chi rinnova dopo il biennio 2024-2025 ottiene l’esonero dal visto di conformità fino a 100.000 euro annui per l’Iva e fino a 70.000 euro per imposte dirette e Irap, la rateizzazione senza interessi di saldo e acconto, nessuna maggiorazione per il primo anno e la possibilità di regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 con imposte sostitutive agevolate.

Un errore nella dichiarazione fa perdere il concordato?

Non più automaticamente. Con il decreto legislativo 148/2026, gli errori commessi in buona fede, anche sui dati usati per la proposta, possono essere corretti con la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso. La decadenza resta invece per le violazioni gravi, come omessi versamenti o situazioni che portano ad accertamenti.

Le verifiche da fare con il commercialista prima del 2 novembre

La decisione sul concordato preventivo biennale va presa nei prossimi giorni e richiede un confronto tra la proposta dell’Agenzia e le previsioni di vendita del biennio. Le verifiche riguardano requisiti, proposta, previsioni, investimenti e possibili cambiamenti dell’impresa, da discutere con il proprio commercialista.

  1. Verificare che l’attività sia soggetta agli ISA e che non ci siano debiti definitivi pari o superiori a 5.000 euro né cause di esclusione.
  2. Confrontare il reddito proposto dal software dell’Agenzia con una previsione realistica di vendite e margini per il 2026 e il 2027, compreso il picco di fine anno.
  3. Valutare l’effetto di investimenti e nuovi costi previsti nel biennio, come commissioni di nuovi canali e logistica.
  4. Considerare eventuali operazioni societarie che potrebbero far cessare il concordato.
  5. Per chi rinnova, calcolare il valore dei vantaggi aggiuntivi, dall’esonero dal visto di conformità al ravvedimento agevolato.

NB. Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce consulenza fiscale. La valutazione dell’adesione al concordato va fatta con il proprio commercialista sulla base della proposta e della situazione dell’impresa.

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