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I segni distintivi tipici dell’imprenditore

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I segni distintivi tipici dell’imprenditore sono: la ditta, l’insegna, il marchio e il nome a dominio.

L’art. 2082 del codice civile ci dice che l’imprenditore è colui che esercita un’attività economica al fine della produzione o lo scambio di
beni e servizi. Quel soggetto, individuale o collettivo, quindi una società, a prescindere dalla forma che utilizza
nell’esercizio dell’attività d’impresa si avvale di alcuni segni distintivi tipici.

Li chiamiamo tipici perché la fattispecie di cui parliamo trova un’espressa disciplina nel codice civile, anche se il nome a dominio non rientra in questo catalogo.

È considerabile come tipico per le caratteristiche che possiede e per le funzioni che svolge, ma non gode di una specifica disciplina, quindi viene anche considerato atipico. La sua disciplina può essere costruita per analogia, quindi in generale quando si dice atipico vuol dire che la fattispecie non la troviamo disciplinata espressamente nel codice civile, ma questo non vuol dire che esiste un vuoto normativo.

Perché sono necessarie delle norme sui segni distintivi

Le motivazioni che si celano dietro alla necessità di creare una disciplina apposita per i segni distintivi sono 4. Il legislatore in generale interviene laddove ci sono degli interessi meritevoli di tutela, dove intravede contrapposti e quindi introduce delle norme che possano in qualche modo ex ante stabilire un equilibrio tra questi interessi.

Una prima motivazione è l’interesse degli imprenditori di precludere ai concorrenti l’uso di segni similari idonei a sviare la propria clientela, questa viene chiamata funzione escludente.

Poi abbiamo la funzione includente, ovvero l’interesse degli imprenditori a poter cedere liberamente ad altri i propri segni distintivi al fine di monetizzare il loro valore.

Un altro motivo è l’interesse da parte degli altri operatori del mercato a non essere tratti in confusione o in inganno.

L’ultima motivazione è invece l’interesse generale affinché la competizione concorrenziale si svolga in modo corretto e leale.

I segni distintivi

La Ditta

In prima battuta abbiamo la Ditta, articolata nel codice civile agli artt. 2563-2567. È un segno distintivo necessario, rappresenta il nome commerciale dell’imprenditore, in mancanza di diversa scelta coincide con il nome dell’imprenditore.

La scelta della ditta è libera, ma con due limiti dati dal rispetto dei principi di verità e di novità.

La ditta deve essere veritiera, ovvero se è una ditta originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese. Oppure se è una ditta levata, quindi acquisita, in questo caso potrà avere i dati dell’imprenditore che l’ha trasferita.

La questione della novità riguarda il fatto che la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore concorrente se è suscettibile di creare confusione per l’oggetto dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.

In questo caso l’uso esclusivo si acquista con l’uso stesso della ditta. Questo segno distintivo può essere trasferito solo unitamente all’azienda. Questo atto può essere fatto tra vivi o a causa di morte.

L’insegna

Un’altro segno distintivo è l’insegna disciplinata all’artt. 2568, 2564 del codice civile.

L’insegna è utile a contraddistinguere i locali commerciali dell’impresa. Essa deve essere:

  • Nuova: non può essere uguale o simile a quella utilizzata da un altro imprenditore concorrente
  • Vera: non deve contenere indicazioni idonee a trarre in inganno il pubblico circa l’attività svolta e i prodotti o servizi forniti
  • Lecita: non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Ad esempio, l’insegna non deve contenere bestemmie perché possono urtare la sensibilità dei passanti.
  • Originale: deve avere sufficiente capacità distintiva

Nulla è disposto circa la trasferibilità dell’insegna, ma nella prassi viene trasferita autonomamente. Ovvero non è necessario vendere anche l’intera azienda con l’insegna.
È lecito il couso dell’insegna. Ovvero è possibile stringere un contratto di franchising con licenza non esclusiva così che la stessa insegna venga utilizzata da più imprenditori.

Il marchio

Il marchio è disciplinato agli articoli 2569 – 2574 del Codice civile, e queste norme che dettano il quadro generale vanno integrate con il codice della proprietà industriale, acronimo C.P.I. che è stato recepito in Italia a seguito della Direttiva europea sui marchi.

Questo segno distintivo tipico differenzia i prodotti o i servizi di un imprenditore da quelli, dello stesso genere, di un altro imprenditore, collegandoli a caratteristiche che sono proprie.

Non è un segno essenziale, infatti non tutte le attività hanno un marchio registrato, ma assume un ruolo centrale nella formazione e nel mantenimento dell’immagine aziendale per attrarre la clientela.

Il marchio agevola la funzione allocativa ottimale dei meccanismi di mercato.

Il nome a dominio

Il nome a dominio o Domain name è disciplinato all’interno del codice della proprietà industriale agli articoli 12 e 22.

È uno strumento di accesso ad un sito web, Internet Protocol così detto indirizzo IP. Ed è uno strumento di veicolo e di attrazione verso prodotti e servizi. Il Second Level Domain è quella parte di fantasia che identifica l’appartenenza del sito es. www.ecommerceguru.it.

Mentre per il marchio ci sono dei requisiti da rispettare, per quanto riguarda la validità del nome a dominio non sono previsti dei requisiti. Tutto il sistema di assegnazione e registrazione è un sistema privatistico. Il principio che viene utilizzato per l’assegnazione è quello del first come first served, ovvero chi prima arriva prima registra il nome.

Tutto il sistema è retto da un organismo non governativo che ha sede negli Stati uniti chiamato ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

Esso gestisce a livello globale l’assegnazione dei nomi. Inoltre questo organismo ha creato degli arbitri privati in alternativa alla giustizia ordinaria per porre rimedi specifici contro l’usurpazione dei nomi a dominio. Ad esempio il WIPO si occupa principalmente dei domini che hanno desinenza .com, nel loro sito è possibile trovare delle loro sentenze pubblicate.

Per saperne di più sul marchio

Prima di questa sezione di articoli abbiamo analizzato il diritto alla concorrenza e tutto il mondo normativo della pubblicità.

Nei prossimi articoli analizzeremo più nel dettaglio il marchio che cos’è, quali tipologie esistono e delle strategie per farlo circolare.

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