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Ecommerce e RA: la nuova piattaforma per segnalazione lavori occasionali

Ritenuta d'acconto per lavori occasionali
le ultime novità per lavori autonomi occasionali e le ritenute d'acconto

Ecommerce e RA (Ritenuta d’Acconto) quali novità e quali nuove piattaforme per segnalare i lavori occasionali?

La ritenuta d’acconto (RA) è uno strumento di pagamento che consente a una società o a un professionista di pagare un collaboratore per un lavoro autonomo occasionale, pur non avendo una partita IVA.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono utilizzate in tutti i settori.

Le prestazioni occasionali sono molto utilizzate dai giovani anche perché hanno un limite di compenso massimo fino a 5.000 euro all’anno.

Ritenuta d’acconto per lavoro occasionale: a chi conviene

A chi conviene davvero la ritenuta d’acconto per lavori autonomi di prestazioni occasionale?

All’azienda o al committente, questa formula di collaborazione e di pagamento non conviene tanto. Le procedure da avviare una collaborazione sono di più che per un professionista con partita IVA. Inoltre la committente ha l’obbligo di anticipare tramite F24 la ritenuta d’acconto.

Al collaboratore conviene decisamente di più la ritenuta d’acconto perche non deve pagare i contributi INPS se non supera il tetto massimo di 5.000 euro all’anno.

Inoltre, la ritenuta d’acconto conviene al collaboratore quando deve svolgere attività di breve periodo e cosi non ha l’obbligo di aprire una partita IVA.

Ecommerce e la ritenuta d’acconto

Anche nel mondo ecommerce e nel mondo digitale si possono utilizzare le collaborazioni con ritenuta d’acconto.  

Per chi nello sviluppo del suo ecommerce oppure per attività spot da integrare nel progetto digitale ed ecommerce si avvale di professionisti in modo occasionale, ecco alcune novità.

Leggi anche: Prestazioni LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: cosa cambia nel 2022

Dal 28 marzo è operativa la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro.

Con le nuove procedure si cerca di snellire le modalità di comunicazione previste a dicembre dello scorso anno.

Come si comunicano i lavori occasionali

Per comunicare i lavori occasionali si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

– codice fiscale o partita iva;

– denominazione;

– sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

– codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);

– dati anagrafici;

– cittadinanza;

– estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;

– domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

– data di inizio;

– durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;

– descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;

– compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);

– sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

– dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

– la data di trasmissione della comunicazione;

– il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Durata comunicazione lavori occasionali

La procedura di comunicazione per i lavori occasionali è in una fase transitoria ed è per un periodo non ancora determinato.

Con una nota il Ministero del Lavoro ha previsto altresì un periodo transitorio, valido fino al 30 aprile 2022, in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato.

Leggi anche: Novità fiscale: trattamento integrativo ex Bonus Renzi


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