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Coronavirus: sospensione dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti e dei canoni di leasing

sospensione mutui

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, emanato per contrastare la crisi sanitaria dovuta al Coronavirus, all’art. 56 prevede delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con lo scopo di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia fino al 30 settembre 2020.

Le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 , con sede in Italia, possono richiedere, previa comunicazione, per le esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, di alcune misure di aiuto finanziario. Possono avvalersi delle seguenti misure in merito alle scadenze per:

  • rate mutui;
  • canoni di leasing;
  • altri finanziamenti a rimborso rateale

con rate mutui o canoni con scadenze comprese nel periodo dal 17/3/2020 al 30/9/2020: il pagamento è sospeso fino al 30/9/2020.

  1. a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  2. b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  3. c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alla comunicazione deve essere allegata una autocertificazione con la quale l’Impresa indica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una temporanea carenza di liquidità come conseguenza diretta dell’epidemia da COVID-19 e delle relative misure governative.

Potete scaricare modulo pratica sospensione mutuo la documentazione per fare la richiesta.