Home Filiera Ecommerce Fisco Versamenti tributari indicazioni tra sospensioni e proroghe del decreto

Versamenti tributari indicazioni tra sospensioni e proroghe del decreto

Versamenti tributari indicazioni tra sospensioni e proroghe del decreto

Sono sospesi gli adempimenti e versamenti tributari su tutto il territorio nazionale e viene prevista da una parte una mini-proroga al 20 marzo per i versamenti in scadenza al 16 marzo.

Questo è quello che prevede l’ultimo decreto con le misure economiche per fare fronte all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

Tra le altre misure è previsto anche un credito d’imposta del 50% delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro per imprese e professionisti, un premio per i lavoratori dipendenti e la detrazione delle erogazioni liberati finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.

Di seguito una breve sintesi delle principali misure di carattere fiscale.

Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  • i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, visto che il 31 maggio sarà domenica), oppure in massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a partire dalla stessa data. Non è previsto rimborso di quanto già versato.

Adempimenti tributari

Vengono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale reginale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. (Rientrano in questa possibilità ad esempio: la comunicazione Intra; la trasmissione telematica della dichiarazione IVA annuale e della LIPE I trimestre 2020.

Non prorogate le CU e le comunicazioni utili alla dichiarazione precompilata.

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Per di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura contenimento del contagio del coronavirus, viene introdotto un credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Per limitare i danni seguiti alla chiusura delle attività per le misure di prevenzione legate all’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). Non potranno richiedere il bonus le attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

Sospensione ritenute alla fonte per contribuenti con ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro

Per i soggetti chi nel 2019 ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, sui ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute d’acconto non operate dai sostituti viene versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimessione in termini per i versamenti

Vengono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti della PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 (ad esempio la tassa sulla vidimazione dei libri sociali per le srl).

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 per cartelle esattoriali di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non è previsto il rimborso di quando già versato.

Sospensione delle scadenze per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, dovuti dai datori di lavoro domestico.

Anche per questo tipi di scadenza, possono essere effettuati i versamenti entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Questa indennità verrà corrisposta dall’Inps con apposita domanda. Le modalità verranno comunicate successivamente

Articolo precedentePrestaShop collabora con BlueSnap
Prossimo articoloEmail marketing? Solo con questi consigli
Commercialista e revisore legale in Roma, si occupa, nell’ambito dell’attività professionale, in primo luogo di fiscalità d’impresa ed IVA, contenzioso tributario, consulenza e organizzazione aziendale e soprattutto della tutela del patrimonio familiare. È autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e, nell’ambito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Roma, è stato membro della commissione Accertamento e Riscossione e attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente della Commissione Antiriciclaggio, nonché vicepresidente del Collegio Italiano Privacy. Partecipa in qualità di relatore a convegni e corsi di formazione professionale per commercialisti e associazioni di categoria che trattano e approfondiscono temi fiscali, contabili e in tema di antiriciclaggio. Recentemente è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.